VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE (art.1 del decreto-legge n.1/2006, convertito dalla legge n.22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio della regione per cui è elettore.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria tra Martedì 21 Aprile 2015 e Lunedì 11 Maggio 2015.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale.